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Mutui, il 4% amplia la platea

di Maximilian Cellino

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18 febbraio 2009

Rimborsi più vicini per chi rientra nell'applicazione del «tetto» al 4% agli interessi da versare sui mutui a tasso variabile. La circolare 11434 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (datata 13 febbraio, ma pubblicata ieri) contiene infatti nuovi chiarimenti in grado di dissipare alcuni dubbi sollevati sia dalle banche, sia dagli stessi clienti, sul testo del decreto anticrisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009).

Prodotti a rata costante
La circolare stabilisce, in primo luogo, che anche i prestiti a rata costante (con tasso e durata variabile) avranno diritto all'agevolazione. «In tal caso – si legge nella circolare – l'effetto del contributo di Stato si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione». In altre parole, la riduzione dei tassi per effetto dell'applicazione del «tetto» provocherà, a parità di rata, un aumento della quota capitale da ammortizzare e una più rapida riduzione del debito residuo, determinando in questo modo una minor durata del piano di ammortamento. Nessun chiarimento invece sui mutui a tasso misto (con scelta fisso/variabile): un silenzio che, a questo punto, lascia ritenere che questo tipo di prodotti rientri nell'ambito di applicazione del Dl a patto che nel corso del 2009 sia attiva l'opzione variabile.

Mutuatari in ritardo
Buone notizie per chi non è stato in grado in passato di onorare il pagamento della rata. L'agevolazione si applica infatti anche ai mutuatari in ritardo nei versamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso. In questo caso le banche calcoleranno le rate (e i relativi interessi di mora) al netto del contributo dello Stato.

Come si individua il «tetto»
Vale la pena di ricordare che il Dl si applica a tutte le rate da versare nel 2009 per i mutui a tasso «non fisso» stipulati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (a eccezione di case signorili, ville e castelli). Il «tetto» del 4% vale però soltanto per i prestiti che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore a questa soglia, per gli altri il limite oltre il quale interviene lo Stato è il tasso contrattuale stesso. E proprio per questo aspetto, la circolare del ministero indica che, in caso di contratti che prevedano un periodo iniziale di preammortamento o un tasso agevolato temporaneo, il tasso che fa fede non è quello iniziale, ma quello applicabile alla prima rata successiva al periodo di preammortamento o di agevolazione.

In modo analogo si opera per i mutui che nel corso del tempo sono stati rinegoziati con la stessa banca oppure accollati dal mutuatario anche a seguito di frazionamento: in questo caso vale il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento successiva alla sottoscrizione del l'atto di rinegoziazione o di accollo. Regole precise infine anche per chi ha usufruito della portabilità introdotta dal decreto Bersani: il tasso contrattuale da considerare è quello del nuovo mutuo, quello successivo all'operazione di surroga.

Prima dell'effettiva applicazione del «tetto» da parte delle banche (per il momento la sola Ing Direct ha già spontaneamente provveduto ad accreditare la differenza ai clienti) manca ora all'appello un solo tassello: il provvedimento (atteso entro fine mese) dell'agenzia delle Entrate che servirà a stilare la lista dei contribuenti in possesso di un mutuo per l'abitazione principale.

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